La Circolare n. 9/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ampliamento del Decreto Liquidità all'agevolazione per la sanificazione degli ambienti di lavoro.
Il credito d’imposta sanificazione è attribuito, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute per SANIFICARE la propria attività e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali obbligatori nel periodo d’imposta 2020.
Le tipologie di spese ammissibili sono:
• Le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
• Spese per la sanificazione degli strumenti di lavoro;
• Le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori;
• Le spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano:
• Mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3;
• Guanti;
• Visiere di protezione e occhiali protettivi;
• Tute di protezione e calzari.
Nei dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale la Circolare n.9/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate specifica, che rientrano le seguenti spese:
• Barriere protettive;
• Pannelli protettivi;
• Detergenti mani
• Detergenti e disinfettanti
Per usufruire del credito sarà necessario conservare la fattura di acquisto dettagliata e provvedere al pagamento in modalità tracciata, Bonifico o Bancomat.
Si attendono istruzioni operative da parte del MISE per l’applicazione della misura.